Home page > Sportello > ICI
2007
ALIQUOTE
Abitazione principale e sue pertinenze (cantina, garage, box auto) 6,00 ‰
Altri immobili, comprese le aree fabbricabili 6,00 ‰
Fabbricati non venduti e non affittati 6,00 ‰
DETRAZIONI
Detrazione d'imposta per l'abitazione principale e sue pertinenze 103,29

La suddetta detrazione si applica nel caso in cui l'immobile sia la casa di abitazione del proprietario.
Alcuni esempi:

  • nel caso di moglie e marito, conviventi, proprietari ognuno al 50 per cento, la detrazione spetta al 50% ciascuno;
  • nel caso di fratello e sorella, proprietari ognuno al 50 per cento, ma non conviventi, cioè uno solo abita la casa, solo quest'ultimo ha diritto alla detrazione intera, cioè di tutti i 103,29 euro;
  • nel caso di tre proprietari dell'abitazione, rispettivamente 20,30 e 50 per cento, due dei quali abitano la casa: solo questi due hanno diritto alla detrazione che va divisa in parti uguali e non per le rispettive quote di possesso.
  • Num. deliberazione Data deliberazione Estratto deliberazione
    Numero 5 09 02 2007 Delibera (110 Kb)

    REGOLAMENTO I.C.I. adottato dal Comune
    Num. deliberazione Data deliberazione Estratto deliberazione
          Regolamento(37.609 byte)

    BREVE GUIDA ALL'I.C.I.
    Chi deve pagare l'ICI
    Deve pagare l'imposta:
    chi è proprietario di immobili come case, negozi, capannoni industriali, terreni fabbricabili;
    coloro che godono su un immobile del diritto di usufrutto, uso, abitazione, diritto di superificie e di enfiteusi;
    coloro che detengono gli immobili in locazione finanziaria (leasing);
    coloro che hanno in concessione immobili dello Stato.
    Si ricorda che:
    - gode del diritto di abitazione il coniuge superstite che utilizza l'abitazione di famiglia;
    - non devono pagare l'ICI gli inquilini.
    Esenzioni
       Sono esenti dall'ICI i terreni agricoli ricadenti in zone montane o di collina, ...
    Quando pagare l'ICI
       La prima rata (acconto) va pagata tra il 1 ed il 30 giugno (è pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente).
       La seconda rata (saldo) va pagata tra il 1 ed 20 dicembre(il saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, è calcolata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno in corso e sottraendo quanto già versato a titolo di acconto).
    E' possibile pagare a giugno l'importo dovuto per l'intero annuo.
    Nota importante: la legge finanziaria 2007 ha modificato il periodo di pagamento:
    p r i m a     r a t a :       dal 1 al 16 giugno
    seconda rata (saldo): dal 1 al 16 dicembre
    Come pagare
    Compilando il bollettino postale reperibile presso qualsiasi ufficio postale con le seguenti indicazioni:
    - conto corrente n. 79949012
    - intestato a: Comune di Monteleone Sabino - Servizio Tesoreria Riscossione ICI
    Calcolo dell'IMPOSTA
    Per calcolare l'ICI, bisogna prima di tutto determinare il valore catastale dell'immobile (Imponibile ICI) che è costitutito da:
    1. per i fabbricati, dalla rendita catastale risultante al 1/1 dell'anno in corso, aumentata del coefficiente di rivalutazione (attualmente il 5%) e moltiplicata:
      1. - per 100 (categorie A-B-C, escluse A/10 e C/1);
      2. - per 50 (categorie A/10 e D);
      3. - per 34 (categoria C/1)
    2. per le aree fabbricabili, dal valore determinato in base alla delibera comunale.
    Nota: In assenza di dati catastali si deve utilizzare una rendita presunta, cioè quella di immobili similari situati nella stessa zona.

    Imponibile ICI = (Rendita + Rivalutazione) x Moltiplicatore (100...50...34...)

       L'ICI dovuta si calcola applicando l'aliquota stabilita dal Comune, in base alla tipologia dell'immobile, al valore IMPONIBILE ottenuto come sopra indicato, per il periodo di possesso dell'immobile e secondo la percentuale di proprietà.
       Sull'abitazione principale si sottrae la detrazione spettante, ottenendo così l'imposta netta da versare.
    Comunicazione ICI
    La comunicaione ICI va presentata entro il termine de30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate variazioni del patrimonio immobiliare, come ad esempio:
    - acquisto o vendita di un immobile;
    - variazione di quote di possesso;
    - variazione dell'abitazione principale;
    - sopravvenuta inagibilità;
    - ecc.
    Dal 2002 in caso di decesso del proprietario non si deve più presentare la comunicazione di variazione. Le informazioni sul trasferimento di proprietà verranno trasmesse dal Ministero delle Finanze direttamente al Comune.
    Ravvedimento operoso
    Il contribuente cha ha omesso per intero o parzialmente di versare l’imposta alla prescritta scadenza, può rimediare all’inadempimento entro 30 giorni dalla commessa violazione, beneficiando della riduzione della sanzione del 30% ad 1/8 (quindi 3,75%) (art. 13 del D.LGS 472/97).
    Il versamento della sanzione si effettua con lo stesso bollettino di conto corrente postale utilizzato per il versamento dell’ICI – sommando all’imposta dovuta, la sanzione calcolata come sopradescritto.
    Stampa